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venerdì 30 maggio 2014

La figura del Consulente Tecnico di Parte

La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L'art. 201 c.p.c. prevede che: « Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »
In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali.
L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano).

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

Consulenza tecnica di parte (CTP)

Che cos'è?

La Consulenza Tecnica di Parte  (C.T.P.), è una  consulenza che, all'interno di una Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.), viene svolta da un Professionista del settore (es: architetto, ingegnere, geometra, perito, medico, commercialista, etc.) a sostegno della tesi della parte in causa che lo ha incaricato. Scopo della C.T.P. è quello di sostenere la tesi della prorpia parte, in accordo con il Legale della stessa, fornendo ogni tipo di supporto e informazioni utili al Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) incaricato dal Giudice della causa, nel corso delle operazioni peritali.

Quando serve?
La C.T.P. è uno strumento necessario, ma non obbligatorio, che la Parte può utilizzare nel proprio interesse nel corso di una C.T.U. disposta dal Giudice in corso di una causa che la Parte stessa ha azionato o subito nei confronti o da parte di Altri.

In altre parole:
Nei casi di problematiche tecniche, mediche, fiscali, se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una,  incarica un professionista di propria fiducia (il consulente tecnico di parte appunto) affinché questi affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice (C.T.U.) nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

Norme che regolano l'attività del CTU

 PROCEDIMENTO CIVILE
Codice di Procedura Civile

Art. 61. Consulente tecnico.
Art. 13. Albo dei consulenti tecnici.
Art. 14. Formazione dell'albo.
Art. 15. Iscrizione nell'albo.
Art. 16. Domande d'iscrizione.
Art. 17. Informazioni.
Art. 18. Revisione dell'albo.
Art. 19. Disciplina.
Art. 20. Sanzioni disciplinari.
Art. 21. Procedimento disciplinare.
Art. 22. Distribuzione degli incarichi.

Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

PROCEDIMENTO PENALE
Codice di Procedura Penale
Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale.
Art. 68. Formazione e revisione dell'albo dei periti.
Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.
Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.
Art. 72. Reclamo avverso le decisioni del comitato
Art. 73. Consulente tecnico del pubblico ministero

COMPENSI PER I CTU 
I compensi per i CTU  sono regolati dalla Legge 8 luglio 1980,
n. 319, con gli adeguamenti previsti dalla stessa.

Come si diventa CTU ?

COSA E'
Presso ogni Tribunale e' istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice puo' affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.
L'albo e' tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali.
Il Presidente del Tribunale esercita l'attivita' di vigilanza e puo' promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice puo' essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e della (o delle) specialita' prescelte. Per le categorie non previste dagli albi professionali e' necessaria la previa iscrizione nell'albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio. I documenti da presentare sono:
1) domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 16,00, con indicazione specifica delle materie richieste;
2) fotocopia del documento di identita' e del codice fiscale;
3) curriculum vitae firmato (con l'indicazione della propria mail/posta elettronica certificata (PEC));
4) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attivita' professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).
QUANTO COSTA
-          Marca da bollo da € 16,00 da allegare all'istanza di iscrizione
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, e' dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).
TEMPI
Alcuni mesi
NOTE
Non e' possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attivita' professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp.  att. del c.p.c., NESSUNO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN PIU’ DI UN ALBO C.T.U.

giovedì 22 maggio 2014

L'Infermiere C.T.U

Il campo principale di attività ed esercizio dell'infermiere legale è quello di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio), ossia un consulente tecnico del giudice, esperto nella materia professionale, scelto in base alla sua affidabilità e capacità, tra un elenco di iscritti all’albo dei C.T.U. disponibile presso il Tribunale.
Specializzazione che può essere esplicata in servizi di assistenza e consulenza diretti a singole persone, ad esempio per casi di abusi e violenze subite, o di consulenza per la difesa dei professionisti da accuse in tali ambiti, oppure consulenza ad associazioni come, ad esempio, gli ordini professionali o gli studi associati.
La crescente richiesta sul territorio nazionale di operatori sanitari preparati ad
affrontare gli aspetti giuridici della professione infermieristica impone la qualificazione
di figure in grado di fronteggiare le esigenze di unità operative di medicina legale
afferenti a strutture ed enti pubblici quali aziende ospedaliere e territoriali, I.N.A.I.L. ,
I.N.P.S. , Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e le altre Forze Armate, ovunque
l’infermiere sia presente nello svolgimento delle sue funzioni.
In un prossimo futuro si può supporre che l’infermiere forense possa svolgere il ruolo
di perito nei tribunali, nell’ambito di cause che trattano di eventi traumatici, situazioni
di abuso o di violenze.
All’infermiere C.T.U., in caso di denuncia per malpractice, viene affidato il compito di accertare e dare pareri sul comportamento del professionista.
Il giudizio tecnico del C.T.U. è quindi elemento fondamentale del procedimento
giudiziario. Verificare l’esistenza di un comportamento colposo o doloso comporta la
ricostruzione dei fatti per verificare l’iter della procedura assistenziale attuata e
l’influenza dell’operato dei professionisti nel determinare il danno. In mancanza di un
comportamento colposo, di un danno e di un nesso di causalità tra questi elementi,
ad esempio, non si può parlare di responsabilità professionale per malpractice.
Spesso le novità producono atteggiamenti di titubanza o addirittura di difesa o
rifiuto, perché si pensa che l’innovazione possa comportare un ulteriore carico di
lavoro e responsabilità.

 In realtà l’infermieristica legale appare oggi come una occasione per valorizzare la professione ed i suoi caratteri di autonomia,responsabilità e competenza; senza dimenticare che la disponibilità di figure sempre più specializzate procede nell’interesse sia dei professionisti che degli stessi utenti.

L'Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi (AILF)

   L'idea dell'AILF nasce nel maggio/giugno 2008, quando cominciavano a riunirsi i Direttori dei vari Master presentati dalle Università italiane per decidere quali strade intraprendere e creare una base per un Forum che comprendesse docenti, masterizzati e studenti.
   A dicembre 2008, in maniera autonoma rispetto a questo gruppo, si è cominciato a contattare alcuni colleghi che avevano frequentato il Master e attraverso vari canali abbiamo avuto contatti con Infermieri forensi di Messina, Udine, Milano, Perugia, cominciando a gettare le basi necessarie per la creazione dell'Associazione.  Si è così arrivati, alla metà di aprile del 2009, alla definizione dello Statuto, improntato alla semplicità, alla democrazia e alla massima decentrazione delle decisioni.
I soci fondatori si sono riuniti quindi a Siena il 19 maggio 2009 per l'espletamento delle pratiche burocratiche e per riunire il primo Ufficio di Presidenza; per concludere la serata, ovviamente, una cena per festeggiare la nascita dell'AILF. Sono state decise le seguenti cariche, che avranno durata triennale:
- Presidente: Eugenio Cortigiano
- Vicepresidente: Monica Kim Savojni
- Tesoriere: Maria Grazia Camerlengo
- Direttore delle pubblicazioni: Mauro Aimi

- Ricercatori: Irene Galli e Michele Bellaveglia.

Il fine dell'AILF è:

  • rappresentare i colleghi nelle sedi istituzionali, in modo che questa figura venga riconosciuta e valorizzata nella legislazione e nei contratti collettivi;
  • far riconoscere nei tribunali la figura dell'infermiere forense, con un albo CTU specifico;
  • dare sostegno agli studenti ed a coloro che sono interessati al campo infermieristico forense;
  • offrire consulenza tecnica in ambito legale e forense ai colleghi;
  • promuovere e specializzare la figura dell'infermiere forense in ambito violenze sessuali, figura presente in tutto il mondo come unico professionista responsabile della gestione delle vittime e della raccolta, preparazione e conservazione delle prove;
  • riunire i professionisti specializzati in questa nuova branca dell'infermieristica in Italia per lo scambio di idee, progetti, esperienze e la crescita professionale.

I campi elettivi dell'Infermiere Legale e Forense

I campi elettivi dell'infermiere legale e forense sono:
  • ambito peritale, dove sia necessario valutare l'operato professionale di un infermiere;
  • ambito legale, sale settorie in collaborazione col Medico Legale;
  • gestione del rischio clinico, per le competenze specifiche;
  • assistenza e gestione delle vittime di violenze sessuali;
  • assistenza e gestione dei minori vittime di abusi;
  • assistenza e gestione delle dipendenze da alcool, droghe e farmaci;
  • assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con Avvocati, Associazioni, Sindacati;
  • educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento al mondo della scuola ed alla prevenzione delle droghe d'abuso.

Chi è l'Infermiere Legale e Forense?



Una delle specializzazioni più giovani ed innovative entrata a far parte a pieno titolo della nostra professione è sicuramente la figura dell’infermiere legale, per la quale alcuni Atenei italiani hanno attivato uno specifico percorso di formazione post-base, utilizzando la via del Master universitario di primo livello.
 L’infermieristica legale è una specialità di recentissima introduzione in Italia, anche se in altri paesi ha origini più consolidate: fu ufficialmente riconosciuta nel 1995 dall’American Nurses Association, come riconoscimento dell’attività esercitata dai colleghi americani, in particolare attraverso interventi di sostegno e di consulenza a vittime di crimini violenti, e della presenza all’interno di specifici settori sanitari e nelle istituzioni carcerarie.
La figura dell’infermiere legale può quindi essere definita come quella di un professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico che riguardi l’esercizio dell’assistenza infermieristica.
Si tratta quindi della nascita e dello sviluppo di una nuova branca della nostra disciplina che si propone di studiare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici per quello che riguarda l’aspetto giuridico e legale della professione infermieristica, allo scopo di promuoverne la concreta applicazione in una serie di potenziali settori, nell’ottica di ulteriori forme di sviluppo occupazionale al di fuori del contesto ospedaliero vero e proprio. 
Tale specializzazione, infatti può essere espletata nei servizi di assistenza e di consulenza diretta: a singole persone (ad esempio nei casi di abusi o violenze subite); a difesa dei professionisti infermieri (nei casi di accuse di errori in ambito professionale) o di consulenza ad associazioni professionali infermieristiche e agli stessi Collegi Provinciali. 
Si può quindi sostenere che in un prossimo futuro, l’infermiere legale potrà assumere, in virtù di conoscenze specifiche sugli aspetti tecnico-professionali dell’assistenza infermieristica e della relativa dimensione legale, la funzione di perito presso i tribunali, nell’ambito di cause inerenti la responsabilità professionale dell’infermiere nell’esercizio della propria attività.

mercoledì 21 maggio 2014

La responsabilità penale e amministrativa del Coordinatore Infermieristico

LA RESPONSABILITA’ PENALE:
è la responsabilità che sorge per effetto della violazione del precetto penale e dà luogo all’applicazione di pene (pecuniarie o personali). Ha carattere sanzionatorio, in quanto esprime la reazione della collettività alla lesione di primari beni della vita ritenuti di importanza ultraindividuale. È personale (coincidenza tra autore della condotta e destinatario della sanzione).

È tipica (nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto se questo non è previsto come reato dalla legge). 
I REATI DEL COORDINATORE:
1. somministrazione di terapie:attribuzione della preparazione o somministrazione a personale non addetto, mancata segnalazione al medico di errori rilevati o presunti, corretta tenuta e compilazione della cartella infermieristica.
  
2. gestione dei farmaci (acquisizione, somministrazione,conservazione) conservazione farmaci scaduti(art. 443 c.p.), conservazione registro carico-scarico dei stupefacenti(art. 60 DPR309/1990).
Competono al coordinatore doveri di approvvigionamento e di custodia dei farmaci(Art. 41 DPR128/1969).La negligente conservazione negli armadietti  di alcuni medicinali scaduti espone il coordinatore infermieristico alla fattispecie colposa di tentativo punibile di somministrazione di medicinali guasti quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione(Cassazione penale I n. 4140/1995).
La detenzione di farmaci scaduti o imperfetti non è prevista dalla legge come reato, in quanto l’art. 443 c.p. sanziona tre condotte: la detenzione per il commercio, il commercio e la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti. Non costituisce tentativo di somministrazione la pura detenzione di farmaci scaduti conservato negli armadietti ad uso del personale infermieristico (Cassazione penale n. 190/1995).
L’infermiera e il coordinatore sono responsabili della morte di un paziente dovuta a somministrazione errata di sostanza venefica(velenosa)(es. solfato di magnesio), a causa della negligente conservazione della sostanza sul carrello dei medicinali anziché in separato armadietto.
Concorrono alla corretta gestione dei farmaci tre soggetti: il medico che prescrive il farmaco, il farmacista che deve preparare il medicamento, l’infermiere che deve provvedere alla sua somministrazione. Al coordinatore spetta l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l’approvvigionamento dei medicinali, ma non il rispetto delle specifiche attività di dosaggio ed il controllo dell’esattezza della prescrizione del farmaco(Cassazione penale n. 13219/2000).
I campioni gratuiti di un farmaco devono essere consegnati esclusivamente a medici autorizzati a prescriverli(art.13 D.Lgs.n.541/1992).
Essi pertanto devono essere detenuti e custoditi separatamente solo dal personale medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, perdita, deterioramento.
 3. rifiuti sanitari: spettano al coordinatore obblighi di informazione ai propri collaboratori, di predisposizione di adeguate direttive e di controllo dei mezzi necessari per assicurare correttamente l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti sanitari in condizioni di sicurezza ( Legge 22/1997cd. Decreto Ronchi).
 4. igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro:nei confronti dei propri collaboratori in qualità di preposto ex D.Lgs.626/1994 formazione ed informazione sui rischi generici e specifici dell’attività uso dei DPI(dispositivi per la protezione individuale) richiesta al medico competente di verifica delle condizioni di idoneità alle mansioni. Nei confronti dei pazienti (igiene dei locali, condizioni del microclima ambientale per prevenire infezioni nosocomiali, divieto di fumare).

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
è la responsabilità che sorge in capo ai dipendenti pubblici per i danni causati all’ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in generale (danno erariale).
PRESUPPOSTI NORMATIVI:
i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti altrui (art. 28 costituzione). Il dipendente che nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni ad altri un danno è tenuto al risarcimento. È danno ingiusto quello cagionato con dolo o colpa grave (artt.22/23 DPR3/1957).
L’affermarsi della professione infermieristica ha comportato un accresciuto livello di autonomia al quale corrisponde un altrettanto accresciuto livello di responsabilità. La consapevolezza delle proprie responsabilità va vista non solo in un’ottica difensiva di tutela della propria posizione, ma come occasione di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, della risposta assistenziale ai bisogni dell’utenza. 

La responsabilità del Coordinatore Infermieristico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• D.M. 739/1994 PROFILO PROFESSIONALE
• L. 42/1999 ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO ED ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• IL CODICE DEONTOLOGICO  
• CCNL : INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
• ART. 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE – PROFESSIONI INTELLETTUALI

• ART. 358 CODICE PENALE – PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO
FORME DI RESPONSABILITA’
1. responsabilità disciplinare,
2. responsabilità civile,
3. responsabilità penale,
         4. responsabilità amministrativa. 

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
è la responsabilità che grava su tutti coloro che, in quanto lavoratori subordinati, e/o professionisti iscritti ad un collegio/albo professionale, sono tenuti al rispetto di determinate norme di comportamento, contenute in contratti di lavoro o in un codice deontologico professionale.
LE FONTI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
- art. 28/32 CCNL 1.9.1995,
           - art. 6 Codice Deontologico.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COORDINATORE:
il coordinatore infermieristico, in caso di mancato o tardivo adempimento ad un proprio dovere professionale incorre in una responsabilità di tipo contratuale (art. 1218 c.c) Essa si fonda sul rapporto (contatto sociale) che si crea tra il paziente e la struttura sanitaria ove opera il coordinatore, ed alla quale viene in definitiva imputata l’attività svolta dai propri dipendenti.
Elementi costitutivi della responsabilità civile:
- elementi oggettivi: la condotta, l’evento dannoso, il nesso di causalità.
 - elementi soggettivi o psicologic: il dolo, la colpa.
La condotta : è il comportamento illecito dell’individuo.
Può consistere in un fare (comportamento attivo o commissivo) o in un non fare (comportamento passivo o omissivo).
La condotta omissiva acquista rilevanza giuridica solo se in capo al soggetto cui la stessa è addebitata, sussisteva l’obbligo giuridico dell’azione.
Omettere una condotta che si ha l’obbligo di porre in essere equivale a cagionare l’evento.
Il danno: consiste in una “deminutio” del patrimonio del danneggiato.
Può essere patrimoniale(danno emergente/lucro cessante) o non patrimoniale (danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale).
 Deve essere ingiusto.
Il nesso di causalità: il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata della condotta.
Il dolo: è la consapevole volontà di porre in essere un determinato comportamento.
La colpa: consiste nella violazione dei comuni canoni della diligenza, della prudenza e della perizia, ovvero di leggi, regolamenti, ordini.
L’evento dannoso non è né voluto né ipotizzato dall’agente ma è comunque conseguenza della sua condotta e sarebbe stato evitato se fossero state rispettate comuni norme di comportamento:
1.negligenza: trascuratezza, disattenzione, superficialità, mancato adeguamento della condotta a determinate regole (sociali o giuridiche) di comportamento .
2. imprudenza: avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui, esprime un elevato grado di consapevole accettazione di un rischio.
3. imperizia: inabilità o incapacità tecnica, grado di incapacità tecnica richiesta per lo svolgimento di una determinata operazione (astensione in caso di consapevole preparazione).
La colpa grave: è la colpa quella caratterizzata da un elevato grado di negligenza, imprudenza, imperizia, assolutamente inescusabili.
 LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COORDINATORE E DELLA STRUTTURA:
in caso di inadempimento, sorge la responsabilità civile solidale (comune) della struttura e del dipendente. Il dipendente beneficia della copertura assicurativa dell’ente che provvede ad indennizzare i terzi dei danni subiti, senza diritto di rivalsa salvi i casi di dolo o colpa grave.

lunedì 19 maggio 2014

L'evoluzione della figura del Coordinatore Infermierisitico

A seguito dell’esperienza anglosassone intorno agli anni Venti dello scorso secolo vi è stata una regolamentazione dei corsi di base e post-base per la professione infermieristica.
Questi corsi avevano una durata biennale ed erano caratterizzati dall’istituzione di scuole-convitto all’interno delle quali si poteva istituire un terzo anno di corso per la preparazione di infermiere diplomate ossia “abilitate alle funzioni direttive”. Il titolo dunque che veniva consegnato al rilascio del diploma era di infermiere abilitato alle funzioni direttive.
Con la riforma ospedaliera, avvenuta alla fine degli anni Sessanta e con i successivi decreti attuativi, in un articolo, appare la figura del caposala.
Il caposala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale ausiliario, controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione, controlla la quantità e la qualità degli alimenti dei ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta dell’archivio.
Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 attribuiva a tutti gli infermieri la “programmazione dei piani di lavoro e di quelli del personale ausiliario”. Questa situazione normativa faceva sì che la figura del caposala rischiava di esistere, tant’è che nelle bozze contrattuali sia del 1974 che del 1979, tale figura veniva prevista a esaurimento.
Nei contratti successivamente siglati però il caposala si salva.

In quest’epoca il caposala veniva inquadrato nella 6a qualifica funzionale (questo fino al 1987) avendo compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nelle unità operative cui era preposto.
Tali attribuzioni rappresentavano il primo nuovo parziale riconoscimento che la categoria otteneva. Tuttavia il ruolo manageriale e gestionale del caposala era ancora lontano, visto che nei contratti collettivi egli veniva incluso nel personale di assistenza diretta.
Nel 1979 il D.P.R. 761 inquadra il caposala come “operatore professionale coordinatore” cominciando così a vedere un certo distinguo dall’infermiere.
Arriviamo al 1984 anno in cui viene approvata una sorta di profilo professionale del caposala con il D.P.R. 7 settembre n. 821 denominato “Attribuzioni del personale non medico ai presidi, servizi e uffici delle unita sanitarie locali”. Con tale decreto il caposala comincia ad entrare più nel suo ruolo di coordinamento tanto che a lui compete tra l’altro l’attività didattica, nonché attività finalizzate alla formazione degli infermieri.
Negli anni Novanta tutto il personale del comparto viene riclassificato in seguito alle riforme aziendalistiche e di privatizzazione del rapporto di lavoro e la figura contrattuale del caposala viene riclassificata come “ collaboratore professionale sanitario” da “operatore professionale coordinatore”. Tale nome attribuitogli destava qualche dubbio tanto che: il nome di collaboratore era precedentemente attribuito all’infermiere clinico; non vi era più riferimento all’attività di coordinamento.
Intanto i livelli di inquadramento caratterizzati dai numeri venivano sostituiti dalle categorie caratterizzate dalle lettere (es.: C, D, ecc.).
Nel 2001, a seguito di un rinnovo contrattuale, l’infermiere addetto alla clinica e l’infermiere coordinatore, ex caposala, vengono inquadrati allo stesso livello retributivo. La funzione di coordinamento, a questo punto, viene attribuita con incarichi aziendali e revocabili. Il coordinatore, in questo periodo, è un infermiere di categoria D con incarico aziendale di coordinamento.
A partire dal 2001 per ricoprire tale funzione non è più richiesto il certificato di “abilitazione a funzioni direttive”. Solo nel 2004 la maggioranza dei coordinatori viene inquadrata nella categoria Ds smentendo ciò che era stato definito tre anni prima.
Nel 2006, a seguito della legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione …” viene istituita una volta per tutte la funzione di coordinamento.
Solo con l’approvazione di questa legge il coordinatore riacquista il suo nome nazionale e vede sancire l’obbligatorietà di un titolo post-base per l’esercizio della funzione di coordinamento : il master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento in area infermieristica.
La durata minima del master è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle Università e deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere – universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Tra le note salienti dell’accordo Stato – Regioni e per integrazione delle stesse nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica per il quadriennio 2006-2009 per l’accesso alla funzione di coordinamento viene richiesta un'esperienza triennale in categoria D e viene fatto salvo – come già precisava la stessa legge – il certificato AFD (abilitazione a funzioni direttive). 

Il coordinatore Infermieristico

L’infermiere con funzioni di coordinamento è un professionista che ha frequentato il Master di Management per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie ed ha acquisito competenze specifiche nell’area organizzativa e gestionale di 1° livello allo scopo di attuare
politiche di programmazione sanitaria, interventi volti al miglioramento continuo di qualità in riferimento alle risorse strutturali, tecnologiche,umane nell’ambito del servizio di coordinamento per garantire gli obiettivi del sistema organizzativo sanitario.
Lo scopo del coordinamento è di consentire ai membri di un gruppo di lavorare insieme in maniera armoniosa.
 Ha un valore essenziale perché,se l’azione di tutti gli operatori non converge sugli obiettivi istituzionali, i loro sforzi possono rischiare di disperdersi in direzioni differenti.
Il D.M. del 13/09/1988 stabiliva che il coordinatore non debba essere considerato parte dell’organico del personale di assistenza diretta, in considerazione delle sue funzioni di coordinamento delle attività del personale infermieristico e ausiliario e di supervisione sulle attività di tirocinio e di formazione a livello dell’unità operativa a cui è proposto.
Il Master in Management per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie fa parte dei percorsi formativi post-laurea previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3 novembre 1999 n.509, pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2000 n.2.
Il Master di primo livello in Management per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie, ha come finalità l’acquisizione di competenze specifiche nell’area organizzativa e gestionale, allo scopo di rendere il professionista in grado di garantire il raggiungimento degli

obiettivi del sistema organizzativo sanitario mediante l’attuazione di politiche di programmazione sanitaria e interventi volti al miglioramento continuo della qualità dei servizi.

Il management delle Scienze Infermieristiche


Il management nelle scienze infermieristiche, a livello organizzativo, si sviluppa su tre differenti livelli che si caratterizzano, nello specifico, ognuno per una propria e diversa complessità:
1. Coordinatore infermieristico di unità operativa (una volta definito caposala)
 La sua funzione fondamentale è quella di gestire il servizio affidato, guidando un gruppo di operatori (infermieri e personale di supporto), creando le condizioni necessarie per assolvere a tutti i bisogni assistenziali dei malati presenti all’interno dell’unità operativa.
Le sue attività sono principalmente orientate, a pianificare,organizzare, coordinare e verificare, al fine di garantire:
     - un’efficace assistenza infermieristica;
     - un uso efficiente delle risorse;
     - una corretta gestione dell’unità operativa;
     - la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento;
     - la partecipazione ad attività di ricerca.
In numerosi studi sul management infermieristico, il coordinatore di unità operativa viene definito come: «l’operatore con peculiari funzioni organizzative, con responsabilità della gestione dell’unità operativa, della motivazione del personale e
della qualità dell’assistenza».
 In ambito sanitario il coordinatore si trova ad operare in una realtà sempre più complessa che deve tener conto di nuove esigenze quali:la progettazione per obiettivi,  la gestione budgetaria, i  criteri di qualità,  l’accreditamento, per questo gli è richiesta grande professionalità,caratterizzata da una spiccata autonomia decisionale ed operativa che rende il professionista giuridicamente indipendente ed autorizzato a procedere, nella sfera di sua competenza, secondo giudizio proprio.
Una delle maggiori responsabilità del coordinatore è quella di garantire la qualità del
risultato offerto dall’unità operativa, a tal fine svolge alcune attività fra cui:
     - la programmazione del lavoro;
     - la gestione del personale;
     - la progettazione di strumenti necessari alla gestione delle informazioni finalizzate al funzionamento dell’unità operativa o al collegamento con le altre unità operative (se
rientranti in un dipartimento).
2. Infermiere coordinatore di dipartimento (posizione che si colloca tra la dirigenza del servizio infermieristico e i coordinatori di unità operativa)
Il responsabile infermieristico di dipartimento (RID) ricopre un ruolo che si sta
sviluppando negli ultimi anni di pari passo alla reale introduzione nell’organizzazione
sanitaria della struttura dipartimentale.
 È direttamente responsabile della continuità assistenziale tra le varie unità operative e agisce autonomamente nei seguenti ambiti:
   - assistenza;
   - formazione e aggiornamento;
   - didattica e ricerca;
   - gestione delle risorse umane e materiali del dipartimento;
   - informazione sanitaria.
3. Infermiere dirigente di dipartimento infermieristico:

si pone ai vertici di una Azienda sanitaria non più in line ma in staff con essa, partecipando direttamente al governo dell’Azienda.

mercoledì 14 maggio 2014

Il procedimento disciplinare

La violazione dei doveri del dipendente comporta la responsabilità disciplinare e l'avvio del procedimento disciplinare, che si svolge nell'osservanza della nuova procedura definita dal D.lgs.150/2009 (riforma Brunetta) art. 55 bis del Decreto 165/2001, secondo le seguenti fasi:
1). contestazione scritta degli addebiti disciplinari non oltre 20 giorni (che decorrono dal momento in cui il responsabile della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari hanno avuto conoscenza del fatto) formulata:
     - dal Dirigente della Struttura, nel caso di infrazioni di minore gravità;
     - dall'Ufficio Disciplinare, nel caso di sanzioni più gravi.
2). convocazione scritta del lavoratore incolpato, per la difesa.Non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del fatto che vi ha dato causa.
Il dipendente è sentito a sua difesa con eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o  dall'Infermiere Legale Forense .
3). decisione disciplinare che può essere l'inflizione di una sanzione disciplinare o la chiusura del procedimento quando l'ufficio disciplinare ritiene che non vi siano ragioni per procedere disciplinarmente verso il lavoratore.
I termini di conclusione del procedimento disciplinare sono diversi a seconda di chi sia il promotore: il Dirigente o l'Ufficio disciplinare (60 giorni nel primo caso, 120 giorni nel secondo).
Questi termini sono perentori, pena l'estinzione della procedura.
Il quadro delle sanzioni disciplinari previste dai contratti e delle norme è collegato alla diversa importanza e gravità delle infrazioni commesse:
  - rimprovero verbale: è una sanzione minima, per trasgressioni di modestissima entità;
  - rimprovero scritto (censura): è una dichiarazione scritta di biasimo per trasgressioni di lieve entità;
  - multa: è una sanzione pecuniaria, di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
  - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;
  - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
  - licenziamento con preavviso;
  - licenziamento senza preavviso.
 

La responsabilità dell'Infermiere

La figura dell'Infermiere negli ultimi anni ha subito molteplici cambiamenti, in particolare nel campo giuridico.
Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'arco della propria carriera professionale, il professionista sanitario può incorrere nei vari tipi di responsabilità previsti dalla legge.
Cosa si intende per responsabilità?
Il termine responsabilità significa impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a se stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.
E' un concetto antico e importante all'interno di ogni ordinamento giuridico.
Tipologie di responsabilità:
1).responsabilità civile:in generale, sorge quando il dipendente, in relazione all'esercizio della propria attività, causi un danno risarcibile, ossia una lesione di un bene o di un interesse suscettibile di valutazione economica.
2).responsabilità penale: per reato commesso dal dipendente, sia come tale sia come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tra i reati più noti vi sono il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso di ufficio, la rivelazione di segreti d'ufficio, il rifiuto di atti di ufficio, l'interruzione di pubblico servizio.
3).responsabilità amministrativa: si suddivide alla sua volta in :
      - responsabilità per danno erariale: deriva dal danno patrimoniale derivato dal comportamento del dipendente contrario a regole;
     - responsabilità contabile: grava sui dipendenti che che hanno maneggio del danaro o di cose o valori dell'amministrazione;
      - responsabilità disciplinare: deriva dalla violazione dei doveri del pubblico dipendente descritti nella legge, nel codice di comportamento e nei contratti collettivi nazionali di lavoro; comporta l'apertura di un procedimento disciplinare.

martedì 13 maggio 2014

Le nuove prospettive della bozza di accordo Stato-Regioni, 29 gennaio 2014 Competenze Infermieristiche

L'accordo apre la via:
- a una nuova visione contrattuale, dove porre in essere una sistema di  flessibile dinamicità, escludendo ingessature organizzative, nelle progressioni di carriera e favorendo meccanismi di valorizzazione professionale capaci di riconoscere il valore e il contributo posto da parte del ogni singolo professionista nel processo assistenziale/organizzativo per il tempo di effettivo e positivo esercizio della competenza;
- a nuovi sviluppi nella formazione regionale, dove attivare una formazione, in collaborazione con l'università, finalizzata all'avanzamento delle competenze dell'infermiere;
- a nuovi ambiti nella formazione universitaria, dove ridefinire i piani di studio della laurea triennale e magistrale nonché dei master condivisi in accordi tra ministeri e regioni al fine di rispondere alle necessità di sviluppo della professione infermieristica;
- e infine nell'accreditamento professionale sui diversi livelli di carriera, finalizzato allo sviluppo di un sistema di garanzia per il professionista e il cittadino basato sulla certificazione delle competenze del singolo.


Competenze Infermieristiche 2014

"Sulle competenze infermieristiche - ha dichiarato Annalisa  Silvestro, Presidente della Federazione Nazionale IPASVI - si sta facendo una guerra punica basata sul nulla. Si è favoleggiato di invasioni di campo, non ho capito bene rispetto a cosa. In realtà non ci sono elementi per una contrapposizione reale".
Per la Presidente Ipasvi, le polemiche sulla questione 'competenze', arrivate dal fronte medici proprio dopo le notizie sulla chiusura della bozza, non hanno alcun fondamento.
La bozza di accordo Governo e Regioni per la ridefinire, implementare e approfondire le competenze e le responsabilità professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico proprio non piace ai sindacati della dirigenza del SSN.
Secondo medici e dirigenti «nessuno vuole impedire agli Infermieri di realizzare legittime aspirazioni di crescita professionale», per cui i sindacati sono, comunque, interessati a proposte di relazioni tra le professioni sanitarie funzionali a modelli di organizzazione del lavoro «rispettosi delle competenze delle categorie interessate, all'interno del tessuto unitario del servizio sanitario nazionale».

La bozza di accordo individua sei aree di intervento:
AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI
AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA
AREA MEDICA
AREA CHIRURGICA
AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA
AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
All’interno di queste aree si dovranno definire le modalità e i percorsi validi su tutto il territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli obiettivi di educazione,prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Sarà compito delle Regioni, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali,definire, all’interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, a iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali.