Il sistema dell'emergenza
è regolato dal D.P.R. n. 467600 del 1992 che garantisce una centrale operativa
cui è collegato il numero telefonico 118 cui pervengono tutte le richieste di
soccorso.
In tale contesto gli
infermieri svolgono un ruolo fondamentale in quanto, essendo preposti alla
ricezione delle chiamate, sono chiamati a valutare velocemente i segni ed i
sintomi e predisporre un azione immediata, coordinando eventualmente e
contemporaneamente la propria equipe.
Le decisioni da adottare in base alle
valutazioni delle condizioni del paziente sono: destinazione del malato,
modalità di trasporto e codice di gravità.
E' chiaro che tale
attività richiede che l'infermiere, con specifica preparazione in tale settore,
segua il protocollo deciso dal medico responsabile della centrale operativa ed
abbia il supporto di medici con esperienza nell'emergenza.
Tale tipo di attività è pressoché identica a quella di “triage di pronto soccorso” dove l'infermiere, sempre
sotto la supervisione del medico di servizio e sempre seguendo i protocolli
predisposti dal responsabile, è chiamato a valutare rapidamente la gravità dei
sintomi del paziente per poi procedere all'assegnazione del codice di priorità
(decisione di triage: codice rosso emergenza, codice giallo urgenza, codice
verde problema acuto, codice bianco problemi lievi).
Eventuali profili di
responsabilità a carico dell’infermiere addetto alla centrale operativa possono
derivare da valutazioni errate circa lo stato di salute del paziente, che
abbiano determinato l’adozione di provvedimenti non adeguati alle effettive
condizioni cliniche dello stesso.
Nell’ipotesi in cui tale
errata valutazione abbia condotto ad un aggravamento o addirittura al decesso
del paziente, l’infermiere potrà essere imputato del reato di lesioni colpose
od omicidio colposo.
Tali imputazioni possono riguardare
anche l’infermiere che opera nel triage, laddove abbia attribuito un codice di
gravità inferiore alle reali condizioni di salute del paziente. Da tale errore
può derivare, infatti, un ritardo nel trattamento medico che, ove risultasse
causalmente rilevante nell’aggravamento delle condizioni del paziente o
addirittura conduca al decesso dello stesso, può configurare a carico dell’infermiere
la commissione del reato di lesioni colpose od omicidio colposo.

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