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venerdì 11 luglio 2014

La responsabilità professionale dell'infermiere in casi di emergenza

Il sistema dell'emergenza è regolato dal D.P.R. n. 467600 del 1992 che garantisce una centrale operativa cui è collegato il numero telefonico 118 cui pervengono tutte le richieste di soccorso.
In tale contesto gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale in quanto, essendo preposti alla ricezione delle chiamate, sono chiamati a valutare velocemente i segni ed i sintomi e predisporre un azione immediata, coordinando eventualmente e contemporaneamente la propria equipe.
 Le decisioni da adottare in base alle valutazioni delle condizioni del paziente sono: destinazione del malato, modalità di trasporto e codice di gravità.
E' chiaro che tale attività richiede che l'infermiere, con specifica preparazione in tale settore, segua il protocollo deciso dal medico responsabile della centrale operativa ed abbia il supporto di medici con esperienza nell'emergenza.
Tale tipo di attività è pressoché identica a quella di “triage di pronto soccorso” dove l'infermiere, sempre sotto la supervisione del medico di servizio e sempre seguendo i protocolli predisposti dal responsabile, è chiamato a valutare rapidamente la gravità dei sintomi del paziente per poi procedere all'assegnazione del codice di priorità (decisione di triage: codice rosso emergenza, codice giallo urgenza, codice verde problema acuto, codice bianco problemi lievi).
Eventuali profili di responsabilità a carico dell’infermiere addetto alla centrale operativa possono derivare da valutazioni errate circa lo stato di salute del paziente, che abbiano determinato l’adozione di provvedimenti non adeguati alle effettive condizioni cliniche dello stesso.
Nell’ipotesi in cui tale errata valutazione abbia condotto ad un aggravamento o addirittura al decesso del paziente, l’infermiere potrà essere imputato del reato di lesioni colpose od omicidio colposo.
Tali imputazioni possono riguardare anche l’infermiere che opera nel triage, laddove abbia attribuito un codice di gravità inferiore alle reali condizioni di salute del paziente. Da tale errore può derivare, infatti, un ritardo nel trattamento medico che, ove risultasse causalmente rilevante nell’aggravamento delle condizioni del paziente o addirittura conduca al decesso dello stesso, può configurare a carico dell’infermiere la commissione del reato di lesioni colpose od omicidio colposo.

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