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lunedì 2 giugno 2014

Il rapporto tra Medico-Infermiere

Il rapporto tra medico e infermiere è caratterizzato da autonomia di ciascuna
delle due professionalità?

Il rapporto che lega medici e infermieri, alla luce dell’abrogazione del D.p.r. 225/1974, (c.d. “mansionario”), si caratterizza per essere improntato all’autonomia: la professione infermieristica ha cessato di avere un ruolo meramente ausiliario.
 L’art. 1 della legge 10.08.2000, n. 251 sancisce questa nuova realtà di collaborazione non subordinata.

 Il medico ha responsabilità per le attività volte a soddisfare i bisogni infermieristici del paziente?
Non più. L’infermiere, in ragione della sua autonomia, è responsabile delle azioni che
rientrano nell’assistenza infermieristica. L’art. 1 del D.M. 739/1994, delineando la figura dell’infermiere, afferma: «L’infermiere è l’operatore sanitario , che in possesso di diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica».

Il medico può imporre all’infermiere le modalità di svolgimento del suo lavoro?
Il medico non può più imporre all’infermiere le modalità di svolgimento di un intervento di competenza di quest’ultimo, ma, soprattutto, non può più indicare all’infermiere quali attività compiere per soddisfare i bisogni infermieristici del paziente.

Il medico può essere chiamato a rispondere per errori commessi dall’infermiere?
In linea generale, non rientrando più l’attività infermieristica nella competenza decisionale del medico, egli non ne sarà responsabile.

Nella cura farmacologia l’infermiere è mero esecutore della prescrizione
del medico?
L’inserimento nelle funzioni infermieristiche del compito di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche implica una costante attività di verifica da parte dell’infermiere del processo terapeutico nelle diverse fasi di prescrizione, conservazione, somministrazione e raccolta degli effetti prodotti. L’apporto infermieristico non può limitarsi, dunque, alla passiva esecuzione della prescrizione ricevuta, ma implica la previa verifica della correttezza dell’operazione.



Esiste un obbligo di collaborazione tra medico e infermiere?
Il nuovo codice deontologico dei medici,sancisce espressamente un dovere di collaborazione tra il medico e le diverse figure sanitarie che prestano la loro opera a beneficio del paziente.
 All’art. 66, infatti, si legge:
«Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali».
In modo consonante, l’art. 5 del codice deontologico degli infermieri prevede: «L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe».
Lo stesso art. 1 del D.M. 739/1994, del resto, fa espresso riferimento al fatto che: «l’infermiere (…) agisce sia individualmente sia in collaborazione
con gli altri operatori sanitari e sociali».


Il medico in posizione apicale è responsabile dell’attività infermieristica
che si svolge nel reparto da lui diretto?
La responsabilità di organizzazione e gestione della struttura assegnata al primario non può non comprendere anche l’attività infermieristica. Il D.p.r. 761/1979 impone al primario di esercitare «funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di
diagnosi e cura», che comprendono anche le attività infermieristiche,a loro volta funzionali alla cura del paziente.
Nello stessa direzione ci sembra che conduca il D. lgs. 229/1999, nel quale è affermato che il medico in posizione apicale può dare direttive a tutto il personale operante nella struttura da lui diretta.

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