Il rapporto tra medico e infermiere è caratterizzato da autonomia
di ciascuna
delle due professionalità?
Il rapporto che lega
medici e infermieri, alla luce dell’abrogazione del D.p.r. 225/1974, (c.d.
“mansionario”), si caratterizza per essere improntato all’autonomia: la
professione infermieristica ha cessato di avere un ruolo meramente ausiliario.
L’art. 1 della legge 10.08.2000, n. 251
sancisce questa nuova realtà di collaborazione non subordinata.
Il medico ha responsabilità per le attività volte a soddisfare i
bisogni infermieristici del paziente?
Non più. L’infermiere,
in ragione della sua autonomia, è responsabile delle azioni che
rientrano
nell’assistenza infermieristica. L’art. 1 del D.M. 739/1994, delineando la
figura dell’infermiere, afferma: «L’infermiere è l’operatore sanitario , che in
possesso di diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale
è responsabile dell’assistenza generale infermieristica».
Il medico può imporre
all’infermiere le modalità di svolgimento del suo lavoro?
Il medico non può più imporre all’infermiere le modalità di
svolgimento di un intervento di competenza di quest’ultimo, ma, soprattutto,
non può più indicare all’infermiere quali attività compiere per soddisfare i
bisogni infermieristici del paziente.
Il medico può essere chiamato a
rispondere per errori commessi dall’infermiere?
In
linea generale, non rientrando più l’attività infermieristica nella competenza
decisionale del medico, egli non ne sarà responsabile.
Nella cura farmacologia l’infermiere
è mero esecutore della prescrizione
del medico?
L’inserimento
nelle funzioni infermieristiche del compito di garantire la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche implica una costante
attività di verifica da parte dell’infermiere del processo terapeutico nelle diverse
fasi di prescrizione, conservazione, somministrazione e raccolta degli effetti
prodotti. L’apporto infermieristico non può limitarsi, dunque, alla passiva
esecuzione della prescrizione ricevuta, ma implica la previa verifica della
correttezza dell’operazione.
Esiste un obbligo di
collaborazione tra medico e infermiere?
Il
nuovo codice deontologico dei medici,sancisce espressamente un dovere di
collaborazione tra il medico e le diverse figure sanitarie che prestano la loro
opera a beneficio del paziente.
All’art. 66, infatti, si legge:
«Il
medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione
tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto
delle peculiari competenze professionali».
In
modo consonante, l’art. 5 del codice deontologico degli infermieri prevede:
«L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce
e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe».
Lo
stesso art. 1 del D.M. 739/1994, del resto, fa espresso riferimento al fatto
che: «l’infermiere (…) agisce sia individualmente sia in collaborazione
con
gli altri operatori sanitari e sociali».
Il medico in posizione apicale è
responsabile dell’attività infermieristica
che si svolge nel reparto da
lui diretto?
La
responsabilità di organizzazione e gestione della struttura assegnata al
primario non può non comprendere anche l’attività infermieristica. Il D.p.r.
761/1979 impone al primario di esercitare «funzioni di indirizzo e di verifica
sulle prestazioni di
diagnosi
e cura», che comprendono anche le attività infermieristiche,a loro volta
funzionali alla cura del paziente.
Nello
stessa direzione ci sembra che conduca il D. lgs. 229/1999, nel quale è
affermato che il medico in posizione apicale può dare direttive a tutto il
personale operante nella struttura da lui diretta.
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