Il
fatto
Un’infermiera che ha svolto l’attività lavorativa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale, in via prioritaria presso la terapia intensiva e sub-intensiva verso i pazienti accettati in codice rosso o giallo, ha chiesto al Tribunale che venisse accertato il diritto alla percezione dell'indennità di rischio e disagio prevista dall'art. 44 del CCNL del Comparto Sanità del 10/9/1995, con condanna dell'Azienda sanitaria alla relativa corresponsione.
Un’infermiera che ha svolto l’attività lavorativa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale, in via prioritaria presso la terapia intensiva e sub-intensiva verso i pazienti accettati in codice rosso o giallo, ha chiesto al Tribunale che venisse accertato il diritto alla percezione dell'indennità di rischio e disagio prevista dall'art. 44 del CCNL del Comparto Sanità del 10/9/1995, con condanna dell'Azienda sanitaria alla relativa corresponsione.
Profili
giuridici
Il giudice di primo grado ha interpretato la disposizione contrattuale invocata dalla ricorrente nel senso della spettanza dell'indennità al personale infermieristico che avesse comunque svolto le attività previste, in maniera continuativa e sistematica, indipendentemente dalla struttura in cui era stata effettuata, in considerazione della situazione di rischio a cui l'operatore era esposto nello svolgimento delle particolari condizioni di lavoro.La Corte di Cassazione ha
ritenuto non condivisibile tale orientamento ed ha chiarito che l'emolumento è
strettamente correlato allo svolgimento di attività in reparti specifici,
destinati alla somministrazione di particolari cure, per cui compete solo agli
infermieri addetti ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali
dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e
di terapia sub intensiva.
Il giudice di primo grado ha interpretato la disposizione contrattuale invocata dalla ricorrente nel senso della spettanza dell'indennità al personale infermieristico che avesse comunque svolto le attività previste, in maniera continuativa e sistematica, indipendentemente dalla struttura in cui era stata effettuata, in considerazione della situazione di rischio a cui l'operatore era esposto nello svolgimento delle particolari condizioni di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento