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lunedì 9 giugno 2014

No all’equipollenza fra infermiere generico e ASA o OSA

Il fatto
Una operatrice sanitaria, in possesso del titolo di infermiera generica, ha partecipato ad una selezione per titoli ed esami per assunzioni in via straordinaria e temporanea della figura professionale di “ausiliario socio - assistenziale”. Durante il periodo di assunzione l’Istituto presso il quale lavorava ha emanato un ulteriore bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di “ausiliario socio assistenziale - IV qualifica funzionale, con riserva a personale interno dichiarato idoneo, se in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “ausiliario socio-assistenziale””, senza contemplare al riguardo equipollenze o deroghe. L’infermiera non è stata ammessa a partecipare perché non in possesso dell’attestato.



Profili giuridici 
I giudici amministrativi hanno chiarito che, dalla disamina delle disposizioni in materia si evince come non vi sia alcuna previsione di legge che sancisce equiparazioni tra la figura professionale dell’infermiere generico e quella dell’ “ausiliario – operatore socio assistenziale” (ASA o OSA) ovvero con quella dell’OTA, dell’OSS o dell’OSSC. Di conseguenza, in assenza di previsioni nel bando, non è possibile integrare le indicazioni in esso contenute nel senso di consentire anche ai titolari del diploma di infermiere generico di partecipare al relativo concorso.

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