Si tratta di un istituto giuridico
entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9
gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di
agire risulti limitata o del tutto compromessa. Citando proprio l’art 1 della
Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione
avente la funzione di “tutelare … le persone
prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire“.
Chi può fare la richiesta (ricorso)
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:
1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4. il Pubblico Ministero;
5. il Tutore o Curatore.
Chi deve fare la richiesta (ricorso)
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
Quando fare la richiesta (ricorso)
Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.
A chi fare opposizione al ricorso
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.
A chi rivolgersi
Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.
A chi indirizzare la richiesta (ricorso)
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
1. temporaneo,
2. indeterminato.
Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
Potrei dell’amministratore e limiti del beneficiario
I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Cosa contiene il decreto di nomina
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Revoca
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal giudice tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.
Amministrazione di sostegno e testamento biologico
Il Tribunale di Modena, il 13 maggio 2008, ha emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno nel caso in cui, in futuro, il beneficiario versi in stato di incapacità. L'amministratore di sostegno dovrà disporre le cure secondo le direttive espresse dal beneficiario.
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