Il consenso informato è
la manifestazione di volontà che il paziente ( previamente informato in maniera
esauriente dal medico su natura e possibili sviluppi del percorso terapeutico)
da per l’effettuazione di interventi di natura invasiva sul proprio corpo.
Il consenso informato è
un momento importante nel rapporto che il sanitario intrattiene con il
paziente.
Esso è funzionale, da un
lato, a fondare la fiducia del paziente nel medico e, dall’altro, a rendere
partecipe, responsabilizzandolo, il paziente sulle ragioni e la fondatezza del
percorso terapeutico individuato, secondo scienza e coscienza, dal medico
stesso.
Il consenso a qualunque
atto sanitario è regolato in via generale dall’art. 13 e 32 della Costituzione.
Il primo prevede che “la
libertà personale e' inviolabile”, mentre il secondo prevede
che: “ nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge”.
In sostanza nessun
trattamento sanitario può essere imposto ad un cittadino che non vi acconsenta,
ad eccezione degli specifici casi previsti espressamente dalla legge (es. i
trattamenti sanitari obbligatori).
Il consenso, così come il
dissenso, che si esplica tramite il rifiuto di sottoscrivere la modulistica che
accompagna l’informazione, deve essere chiaramente cosciente e cioè, nei limiti
delle conoscenze sanitarie del paziente, acquisito.
Non si richiede che il
paziente acquisisca le conoscenze tecnico chirurgiche dell’operazione, ma si
richiede che venga informato con specificità della sua situazione personale
circa i benefici che si potrebbe aspettare dal trattamento sanitario, le
diverse tecniche terapeutiche (farmacologiche o operatorie) e quindi le
modalità di intervento che possano incidere sulle condizioni fisiche e
psichiche o sul bene vita considerato come vita di relazione e incidenza sul modo
di vivere (es. deturpazioni estetiche a fronte di un guadagno funzionale che
devono essere valutati dal paziente nei costi/benefici). Inoltre tale informazione
deve essere corretta, cioè corrispondente alla verità evitando di sminuire od
esagerare i diversi aspetti legati al trattamento.
Dal punto di vista
giuridico, l'informazione per quanto concerne l’atto medico e la raccolta del
relativo consenso spetta al medico che deve effettuare lo specifico
trattamento, mentre all’infermiere spetta quella concernente il suo specifico
ambito professionale.
Il modulo
informativo viene sottoscritto dal paziente o dal suo legale rappresentante e
dal medico che raccoglie il consenso reso.
Il Decreto Ministeriale
739/94, che delinea il Profilo professionale dell’infermiere, prevede l’erogazione
di prestazioni di natura tecnica, relazionale ed educativa; dunque l’informazione
al paziente per quanto concerne il suo specifico professionale e' una
prestazione infermieristica.
La natura educativa e relazionale
dell’assistenza affermata appunto dal profilo, indica chiaramente che
l'infermiere ha una competenza informativa autonoma, ma svolge anche la
funzione di anello di congiunzione tra paziente e medico.
Il Codice Deontologico
dell’Infermiere del 2009, all’articolo 20 afferma che: “l'infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al
fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire
all'assistito di esprimere le proprie scelta” e all’articolo 24 afferma che:
“l’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni
di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostici e adeguando la comunicazione
alla sua capacità di
comprendere”.
L'infermiere, oltre a
trasmettere dati e informazioni, spesso si trova a dover fornire chiarimenti
sui vari aspetti del vissuto di malattia su cui il paziente pone domande. L’operatore,
consapevole della delicatezza di questa informazione e del suo impatto emotivo
sul malato, deve adoperarsi in modo da renderla onesta, veritiera e completa.
Il modulo di consenso, pertanto, è una registrazione del trattamento rispetto
al quale il paziente si è detto d’accordo, ed è responsabilità dell’infermiere tanto quanto del medico
assicurarsi che il consenso sia effettivamente informato.
L’infermiere può anche decidere
di non cooperare ad un procedimento, se è convinto che la decisione con cui si
acconsente ad esso non e' veramente informata.
L'infermiere, potrà anche
essere chiamato a presenziare quale testimone alla procedura informativa ed
alla raccolta da parte del medico del consenso informato. Anche in questa
ipotesi la responsabilità della procedura rimane al medico, il quale risponderà
di eventuali omissioni a riguardo.
E importante, però, che l’infermiere
non avvalori con la sua presenza procedure informative scorrette.
La comunicazione in
merito a trattamenti diagnostici e terapeutici non è di interesse
infermieristico, mentre lo è la comunicazione in merito a particolari
situazioni di disagio del malato inerenti la sua situazione di malattia.
L'infermiere non può sostituire il medico
quando l’informazione non e' stata data, ma, per la sua professionalità, ha
sicuramente un ruolo nel favorire il passaggio delle informazioni e nel dare
supporto emotivo al paziente.
L'operatore instaura con
la persona una relazione d’aiuto in cui rassicura l’utente e lo aiuta a
renderlo partecipe alla decisione, verificando che quanto detto dal medico sia
stato effettivamente compreso.
Spesso, infatti, è
proprio all’infermiere che il paziente confida le sue perplessità, quindi può
farsi da tramite per ulteriori e più approfonditi colloqui fra medico e
paziente.
Validità del consenso
In sintesi il consenso
del paziente, per risultare giuridicamente valido, deve essere:
- esplicito, cioè
manifestato in maniera non equivocabile al sanitario;
- personale, cioè deve
essere prestato esclusivamente dal soggetto interessato al trattamento sanitario,
salvo il caso di situazioni di emergenza, minori d'età, infermi di mente;
- libero nel senso che
non deve essere condizionato da altri soggetti (parenti, medici etc.);
- consapevole nel senso
che deve essere prestato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni
necessarie;
- attuale deve essere
prestato prima dell'inizio del trattamento e può essere revocato dal paziente;
- specifico deve
riguardare il determinato trattamento sanitario prospettato dal medico.
Di
prassi si utilizza la forma scritta inevitabile ai fini della prova.
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