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venerdì 11 luglio 2014

La responsabilità dell'infermiere nella somministrazione dei farmaci


Gli infermieri sono le figure professionali solitamente associate alla responsabilità della
somministrazione dei farmaci ed anzi si può con sicurezza affermare che gli aspetti assistenziali della somministrazione dei farmaci sono tra le prime nozioni che un aspirante infermiere deve apprendere.
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere circa questa funzione consistono nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la correttezza dell’applicazione, laddove l’abrogato mansionario, in termini del tutto diversi, attribuiva al'infermiere un ruolo apparentemente esecutivo; si parlava infatti di “somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico”.
Occorre, innanzitutto, esaminare le fasi tradizionali della gestione clinica dei farmaci, dalla prescrizione alla somministrazione.
Mentre la prescrizione costituisce l’atto proprio del medico, che individua la scelta del farmaco più appropriato sulla base della diagnosi e della indicazione terapeutica ritenuta più idonea al trattamento della patologia, l'interpretazione della terapia così come la (eventuale preparazione e) somministrazione sono atti propri dell'infermiere.
L'infermiere, infatti, dopo aver verificato la prescrizione del medico, la corretta trascrizione e la corrispondenza del paziente con la terapia prescritta, somministra il farmaco.
Sono indicati in letteratura infermieristica una serie di controlli generali da effettuarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo la possibilità di insorgenza di errori nel corso del processo di somministrazione della terapia.
Innanzitutto l'infermiere deve accertare la registrazione della prescrizione che presuppone una prescrizione medica (scritta) reperibile nella cartella clinica e/o nella
cartella infermieristica. Tale prescrizione deve contenere determinati elementi atti a garantire un'adeguata completezza di informazioni e cioè:
1) il nome della persona;
2) la data della prescrizione;
3) il nome commerciale e/o principio attivo del farmaco;
4) il dosaggio;
 5) la via di somministrazione;
 6)la frequenza di assunzione;
7) la firma di chi ha prescritto la terapia.
All'atto della somministrazione l'infermiere deve, poi, rispettare la cosiddetta “regola delle 6 G”,consistente in una serie di precauzioni dirette ad eliminare possibilità di errori, e cioè:
- il giusto farmaco: confrontare la prescrizione medica con la scheda della terapia, conoscere l’azione del farmaco, il dosaggio e la via di somministrazione, gli effetti collaterali, eventuali incompatibilità con altri farmaci;
- la giusta persona: controllare il nome della persona e il numero del letto con quello scritto sulla scheda della terapia; se è possibile chiedere alla persona il proprio nome e cognome;
- il giusto orario: questo fattore è controllabile nel momento in cui si decide la ripartizione della dose terapeutica giornaliera.
- la giusta via di somministrazione: ogni farmaco può avere più  vie di somministrazione che occorre conoscere, alcuni preparati possono essere somministrati per una sola via, ad esempio quella endovenosa, per altri occorre effettuare variazioni a seconda della via di somministrazione;
- la giusta dose: è sempre opportuno verificare la correttezza del dosaggio;
- la giusta registrazione: annotare l’avvenuta somministrazione dei farmaci sulla scheda della terapia con la firma dell’infermiere.
Nell’ambito della somministrazione dei farmaci, diverse sono le sentenze che hanno sancito la responsabilità degli infermieri.
 La Corte di Cassazione con sentenza n. 1878/2000 ha sancito che “l’attività di somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall'infermiere non in modo
meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. In caso di dubbi sul dosaggio prescritto l’infermiere si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. Il medico risponde per la posizione di garanzia rivestita rispetto ai malati”.
Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto colpevole l'infermiere somministrante in un caso in cui per alcuni pazienti era stata prescritta una soluzione commerciale denominata 'Soluzione 4' contenente cloruro di potassio. La farmacia interna, essendone priva, in sostituzione aveva mandato un’altra soluzione contenente cloruro di potassio, denominata 'K Flebo'. In tale farmaco la concentrazione di cloruro era diversa e la prescrizione doveva essere quindi ritardata secondo la

nuova concentrazione. Il medico di reparto, pur venendo a conoscenza del fatto, si era limitato a dare generiche indicazioni orali. L’infermiera somministrante (la preparazione era stata delegata all’infermiera generica) non intervenne sul medico per fare cambiare la prescrizione e provvide alla somministrazione causando la morte di due pazienti.

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