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venerdì 11 luglio 2014

Il rifiuto delle cure

Se il paziente è capace d’intendere e di volere, può esprimere il consenso o meno allatto sanitario, dopo essere stato adeguatamente informato.
 In presenza di un dissenso valido e consapevole nessuno può  intervenire in omaggio alla prioritaria tutela della libertà e dignità della persona.
Il diritto all'autodeterminazione trova un limite nel caso degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori che la legge prevede nell’interesse della collettività, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso e l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute:
a) situazione di emergenza
In tali circostanze, l'agire del medico senza il consenso dell'ammalato che non è in grado di esprimere il consenso è giustificato dallo stato di necessità di cui all'art. 54 codice penale secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità  di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
 b) malattia mentale
Nel caso di malattia psichiatrica, la quale implichi un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della Legge n. 180 del 1978, il sanitario deve svolgere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi è obbligato e quindi acquisire il consenso del legale rappresentante (ove tale figura sia presente); altrimenti, in presenza dell’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio per legge, il medico può prescindere dal consenso del paziente.
Il trattamento sanitario obbligatorio, come specifica l’articolo 1 della legge 180/78 si configura come un'eccezione espressamente prevista e disciplinata dal legislatore (nel pieno rispetto della riserva di legge sancita nel comma 2 dell'art. 32 della Costituzione).
Deve dunque considerarsi come un’eventualità del tutto eccezionale, una deroga espressamente autorizzata - e disciplinata nei minimi dettagli - dalla legge, (art. 2 della 180 e art. 34 della 833) al principio del necessario consenso.
La regola rimane quella della volontarietà del trattamento, mentre l’intervento obbligatorio o coattivo deve considerarsi l’eccezione.
Quindi, prima di intervenire in via coercitiva deve farsi qualsiasi tentativo possibile che possa  ritenersi concretamente utile per ottenere il consenso.
In ambito infermieristico, il Codice deontologico espressamente prevede, all’art. 30, che: “L'infermiere si adopera affinché  il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali”, mentre l’art. 32 afferma: L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o
l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni”.
c) trattamenti sanitari su minori
Nel trattamento sanitario sui minori il consenso, di norma, viene legittimamente prestato dal legale rappresentante e cioè nella maggioranza dei casi dai genitori.
Nelle ipotesi di opposizione al trattamento da parte dei genitori o del minore stesso (ad es. testimoni di Geova) se l'intervento medico è urgente ed indifferibile per evitare un grave danno al minore, il medico è comunque legittimato ad agire in forza dello stato di necessità ex art. 54 codice penale: “Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”; viceversa, nel caso di intervento medico non urgente e differibile, il medico può richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria che può autorizzare l'esecuzione del trattamento.
Si deve comunque tener presente che per i principi dell’autodeterminazione e dell’autonomia del paziente nell'ipotesi di contrasto tra la volontà dei genitori e quella del minore di adeguata maturità mentale, prevarrà  la volontà di quest'ultimo previo parere del giudice tutelare.

In proposito, il Codice deontologico dell’infermiere prevede, all’art. 31, che quest’ultimo: “ si adopera affinché  sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità''.

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