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mercoledì 14 maggio 2014

Il procedimento disciplinare

La violazione dei doveri del dipendente comporta la responsabilità disciplinare e l'avvio del procedimento disciplinare, che si svolge nell'osservanza della nuova procedura definita dal D.lgs.150/2009 (riforma Brunetta) art. 55 bis del Decreto 165/2001, secondo le seguenti fasi:
1). contestazione scritta degli addebiti disciplinari non oltre 20 giorni (che decorrono dal momento in cui il responsabile della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari hanno avuto conoscenza del fatto) formulata:
     - dal Dirigente della Struttura, nel caso di infrazioni di minore gravità;
     - dall'Ufficio Disciplinare, nel caso di sanzioni più gravi.
2). convocazione scritta del lavoratore incolpato, per la difesa.Non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del fatto che vi ha dato causa.
Il dipendente è sentito a sua difesa con eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o  dall'Infermiere Legale Forense .
3). decisione disciplinare che può essere l'inflizione di una sanzione disciplinare o la chiusura del procedimento quando l'ufficio disciplinare ritiene che non vi siano ragioni per procedere disciplinarmente verso il lavoratore.
I termini di conclusione del procedimento disciplinare sono diversi a seconda di chi sia il promotore: il Dirigente o l'Ufficio disciplinare (60 giorni nel primo caso, 120 giorni nel secondo).
Questi termini sono perentori, pena l'estinzione della procedura.
Il quadro delle sanzioni disciplinari previste dai contratti e delle norme è collegato alla diversa importanza e gravità delle infrazioni commesse:
  - rimprovero verbale: è una sanzione minima, per trasgressioni di modestissima entità;
  - rimprovero scritto (censura): è una dichiarazione scritta di biasimo per trasgressioni di lieve entità;
  - multa: è una sanzione pecuniaria, di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
  - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;
  - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
  - licenziamento con preavviso;
  - licenziamento senza preavviso.
 

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