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mercoledì 21 maggio 2014

La responsabilità del Coordinatore Infermieristico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• D.M. 739/1994 PROFILO PROFESSIONALE
• L. 42/1999 ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO ED ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• IL CODICE DEONTOLOGICO  
• CCNL : INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
• ART. 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE – PROFESSIONI INTELLETTUALI

• ART. 358 CODICE PENALE – PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO
FORME DI RESPONSABILITA’
1. responsabilità disciplinare,
2. responsabilità civile,
3. responsabilità penale,
         4. responsabilità amministrativa. 

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
è la responsabilità che grava su tutti coloro che, in quanto lavoratori subordinati, e/o professionisti iscritti ad un collegio/albo professionale, sono tenuti al rispetto di determinate norme di comportamento, contenute in contratti di lavoro o in un codice deontologico professionale.
LE FONTI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
- art. 28/32 CCNL 1.9.1995,
           - art. 6 Codice Deontologico.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COORDINATORE:
il coordinatore infermieristico, in caso di mancato o tardivo adempimento ad un proprio dovere professionale incorre in una responsabilità di tipo contratuale (art. 1218 c.c) Essa si fonda sul rapporto (contatto sociale) che si crea tra il paziente e la struttura sanitaria ove opera il coordinatore, ed alla quale viene in definitiva imputata l’attività svolta dai propri dipendenti.
Elementi costitutivi della responsabilità civile:
- elementi oggettivi: la condotta, l’evento dannoso, il nesso di causalità.
 - elementi soggettivi o psicologic: il dolo, la colpa.
La condotta : è il comportamento illecito dell’individuo.
Può consistere in un fare (comportamento attivo o commissivo) o in un non fare (comportamento passivo o omissivo).
La condotta omissiva acquista rilevanza giuridica solo se in capo al soggetto cui la stessa è addebitata, sussisteva l’obbligo giuridico dell’azione.
Omettere una condotta che si ha l’obbligo di porre in essere equivale a cagionare l’evento.
Il danno: consiste in una “deminutio” del patrimonio del danneggiato.
Può essere patrimoniale(danno emergente/lucro cessante) o non patrimoniale (danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale).
 Deve essere ingiusto.
Il nesso di causalità: il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata della condotta.
Il dolo: è la consapevole volontà di porre in essere un determinato comportamento.
La colpa: consiste nella violazione dei comuni canoni della diligenza, della prudenza e della perizia, ovvero di leggi, regolamenti, ordini.
L’evento dannoso non è né voluto né ipotizzato dall’agente ma è comunque conseguenza della sua condotta e sarebbe stato evitato se fossero state rispettate comuni norme di comportamento:
1.negligenza: trascuratezza, disattenzione, superficialità, mancato adeguamento della condotta a determinate regole (sociali o giuridiche) di comportamento .
2. imprudenza: avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui, esprime un elevato grado di consapevole accettazione di un rischio.
3. imperizia: inabilità o incapacità tecnica, grado di incapacità tecnica richiesta per lo svolgimento di una determinata operazione (astensione in caso di consapevole preparazione).
La colpa grave: è la colpa quella caratterizzata da un elevato grado di negligenza, imprudenza, imperizia, assolutamente inescusabili.
 LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COORDINATORE E DELLA STRUTTURA:
in caso di inadempimento, sorge la responsabilità civile solidale (comune) della struttura e del dipendente. Il dipendente beneficia della copertura assicurativa dell’ente che provvede ad indennizzare i terzi dei danni subiti, senza diritto di rivalsa salvi i casi di dolo o colpa grave.

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