NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• D.M. 739/1994
PROFILO PROFESSIONALE
• L. 42/1999
ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO ED ISTITUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• IL CODICE DEONTOLOGICO
• CCNL :
INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
• ART. 2229 E
SEGUENTI DEL CODICE CIVILE – PROFESSIONI INTELLETTUALI
• ART. 358 CODICE
PENALE – PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO
FORME DI RESPONSABILITA’
1. responsabilità
disciplinare,
2. responsabilità
civile,
3. responsabilità
penale,
4. responsabilità
amministrativa.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
è
la responsabilità che grava su tutti coloro che, in quanto lavoratori
subordinati, e/o professionisti iscritti ad un collegio/albo professionale,
sono tenuti al rispetto di determinate norme di comportamento, contenute in
contratti di lavoro o in un codice deontologico professionale.
LE
FONTI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
- art.
28/32 CCNL 1.9.1995,
- art. 6 Codice Deontologico.
il coordinatore infermieristico, in caso di mancato o
tardivo adempimento ad un proprio dovere professionale incorre in una
responsabilità di tipo contratuale (art. 1218 c.c) Essa si fonda sul rapporto
(contatto sociale) che si crea tra il paziente e la struttura sanitaria ove
opera il coordinatore, ed alla quale viene in definitiva imputata l’attività
svolta dai propri dipendenti.
Elementi costitutivi della responsabilità
civile:
- elementi
oggettivi: la condotta, l’evento dannoso, il nesso di causalità.
- elementi soggettivi o psicologic: il dolo,
la colpa.
La condotta : è il comportamento illecito
dell’individuo.
Può consistere in un fare (comportamento attivo o
commissivo) o in un non fare (comportamento passivo o omissivo).
La condotta omissiva acquista rilevanza giuridica solo se
in capo al soggetto cui la stessa è addebitata, sussisteva l’obbligo giuridico
dell’azione.
Omettere una condotta che si ha l’obbligo di porre in
essere equivale a cagionare l’evento.
Il danno: consiste in una “deminutio” del patrimonio del
danneggiato.
Può essere patrimoniale(danno emergente/lucro cessante) o
non patrimoniale (danno biologico, danno morale soggettivo, danno
esistenziale).
Il nesso di
causalità: il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata della
condotta.
Il dolo: è
la consapevole volontà di porre in essere un determinato comportamento.
La colpa:
consiste nella violazione dei comuni canoni della diligenza, della prudenza e
della perizia, ovvero di leggi, regolamenti, ordini.
L’evento
dannoso non è né voluto né ipotizzato dall’agente ma è comunque conseguenza
della sua condotta e sarebbe stato evitato se fossero state rispettate comuni
norme di comportamento:
1.negligenza: trascuratezza,
disattenzione, superficialità, mancato adeguamento della condotta a determinate
regole (sociali o giuridiche) di comportamento .
2. imprudenza: avventatezza, scarsa considerazione degli
interessi altrui, esprime un elevato grado di consapevole accettazione di un
rischio.
3. imperizia: inabilità o
incapacità tecnica, grado di incapacità tecnica richiesta per lo svolgimento di
una determinata operazione (astensione in caso di consapevole preparazione).
La colpa
grave: è la colpa quella caratterizzata da un elevato grado di negligenza,
imprudenza, imperizia, assolutamente inescusabili.
in caso
di inadempimento, sorge la responsabilità civile solidale (comune) della
struttura e del dipendente. Il dipendente beneficia della copertura
assicurativa dell’ente che provvede ad indennizzare i terzi dei danni subiti,
senza diritto di rivalsa salvi i casi di dolo o colpa grave.
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