Powered By Blogger

mercoledì 21 maggio 2014

La responsabilità penale e amministrativa del Coordinatore Infermieristico

LA RESPONSABILITA’ PENALE:
è la responsabilità che sorge per effetto della violazione del precetto penale e dà luogo all’applicazione di pene (pecuniarie o personali). Ha carattere sanzionatorio, in quanto esprime la reazione della collettività alla lesione di primari beni della vita ritenuti di importanza ultraindividuale. È personale (coincidenza tra autore della condotta e destinatario della sanzione).

È tipica (nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto se questo non è previsto come reato dalla legge). 
I REATI DEL COORDINATORE:
1. somministrazione di terapie:attribuzione della preparazione o somministrazione a personale non addetto, mancata segnalazione al medico di errori rilevati o presunti, corretta tenuta e compilazione della cartella infermieristica.
  
2. gestione dei farmaci (acquisizione, somministrazione,conservazione) conservazione farmaci scaduti(art. 443 c.p.), conservazione registro carico-scarico dei stupefacenti(art. 60 DPR309/1990).
Competono al coordinatore doveri di approvvigionamento e di custodia dei farmaci(Art. 41 DPR128/1969).La negligente conservazione negli armadietti  di alcuni medicinali scaduti espone il coordinatore infermieristico alla fattispecie colposa di tentativo punibile di somministrazione di medicinali guasti quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione(Cassazione penale I n. 4140/1995).
La detenzione di farmaci scaduti o imperfetti non è prevista dalla legge come reato, in quanto l’art. 443 c.p. sanziona tre condotte: la detenzione per il commercio, il commercio e la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti. Non costituisce tentativo di somministrazione la pura detenzione di farmaci scaduti conservato negli armadietti ad uso del personale infermieristico (Cassazione penale n. 190/1995).
L’infermiera e il coordinatore sono responsabili della morte di un paziente dovuta a somministrazione errata di sostanza venefica(velenosa)(es. solfato di magnesio), a causa della negligente conservazione della sostanza sul carrello dei medicinali anziché in separato armadietto.
Concorrono alla corretta gestione dei farmaci tre soggetti: il medico che prescrive il farmaco, il farmacista che deve preparare il medicamento, l’infermiere che deve provvedere alla sua somministrazione. Al coordinatore spetta l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l’approvvigionamento dei medicinali, ma non il rispetto delle specifiche attività di dosaggio ed il controllo dell’esattezza della prescrizione del farmaco(Cassazione penale n. 13219/2000).
I campioni gratuiti di un farmaco devono essere consegnati esclusivamente a medici autorizzati a prescriverli(art.13 D.Lgs.n.541/1992).
Essi pertanto devono essere detenuti e custoditi separatamente solo dal personale medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, perdita, deterioramento.
 3. rifiuti sanitari: spettano al coordinatore obblighi di informazione ai propri collaboratori, di predisposizione di adeguate direttive e di controllo dei mezzi necessari per assicurare correttamente l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti sanitari in condizioni di sicurezza ( Legge 22/1997cd. Decreto Ronchi).
 4. igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro:nei confronti dei propri collaboratori in qualità di preposto ex D.Lgs.626/1994 formazione ed informazione sui rischi generici e specifici dell’attività uso dei DPI(dispositivi per la protezione individuale) richiesta al medico competente di verifica delle condizioni di idoneità alle mansioni. Nei confronti dei pazienti (igiene dei locali, condizioni del microclima ambientale per prevenire infezioni nosocomiali, divieto di fumare).

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
è la responsabilità che sorge in capo ai dipendenti pubblici per i danni causati all’ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in generale (danno erariale).
PRESUPPOSTI NORMATIVI:
i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti altrui (art. 28 costituzione). Il dipendente che nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni ad altri un danno è tenuto al risarcimento. È danno ingiusto quello cagionato con dolo o colpa grave (artt.22/23 DPR3/1957).
L’affermarsi della professione infermieristica ha comportato un accresciuto livello di autonomia al quale corrisponde un altrettanto accresciuto livello di responsabilità. La consapevolezza delle proprie responsabilità va vista non solo in un’ottica difensiva di tutela della propria posizione, ma come occasione di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, della risposta assistenziale ai bisogni dell’utenza. 

Nessun commento:

Posta un commento